18. maggio 2013
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Moratoria nel pagamento dei debiti e allungamento

 ACCORDO “NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLE PMI”

 

         Le maggiori Organizzazioni di rappresentanza delle imprese, l’Assoconfidi e il Ministrero per lo Sviluppo Economico hanno sottoscritto con l’ABI un accordo che prevede “Nuove misure per il credito alle PMI”, finalizzato alla sospensione dei debiti delle Piccole e Medie Imprese verso il sistema creditizio.

         In sostanza, si tratta della riproposizione delle misure in parte già previste dall’Avviso comune del 3 agosto 2009 e dall’Accordo per il credito del 16 febbraio 2011.

         In generale, l’accordo prevede tre tipologie di interventi finanziari:

 

  1. operazioni di sospensione dei pagamenti;
  2. operazioni di allungamento dei finanziamenti;
  3. operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo dell’attività.

 

  1. Tra le operazioni di sospensione dei finanziamenti, rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “immobiliare” e “mobiliare”. Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall’Avviso Comune del 3 agosto 2009.  Le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni.

 

  1. Tra le operazioni di allungamento dei finanziamenti, viene prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili.

           Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento anche i mutui che hanno   già beneficiato della sospensione prevista dall’Avviso Comune ovvero del nuovo accordo, purché non abbiano beneficiato dell’allungamento previsto dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011.

          Possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi, al termine del     periodo di sospensione.

 

  1. Le operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività sono connesse ad aumenti di mezzi propri realizzati dall’impresa.  Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (la cosiddetta ACE) per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all’aumento di mezzi propri realizzato dall’impresa.

 

     Possono beneficiare degli interventi le PMI operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinamenti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”).

 

     Qualora il finanziamento originario sia assistito da garanzie, come quelle di Fiditurismo, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione.

 

     Le operazioni saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all’iniziativa, senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o nella realizzazione dell’intervento.

     Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate “in bonis” e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta di realizzazione delle operazioni di sospensione, nonché di allungamento delle scadenze del credito a breve termine, si intende ammessa dalla banca, salvo esplicito rifiuto.

     Le richieste per l’attivazione degli interventi finanziari previsti dall’accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 marzo 2013. Le domande di allungamento dei mutui che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.

 

     L’Abi ha reso disponibile il modello, che riportiamo di seguito, che deve essere presentato alle proprie banche per usufruire degli interventi previsti dall’accordo.