ACCORDO “NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLE PMI”
Le maggiori Organizzazioni di rappresentanza delle imprese, l’Assoconfidi e il Ministrero per lo Sviluppo Economico hanno sottoscritto con l’ABI un accordo che prevede “Nuove misure per il credito alle PMI”, finalizzato alla sospensione dei debiti delle Piccole e Medie Imprese verso il sistema creditizio.
In sostanza, si tratta della riproposizione delle misure in parte già previste dall’Avviso comune del 3 agosto 2009 e dall’Accordo per il credito del 16 febbraio 2011.
In generale, l’accordo prevede tre tipologie di interventi finanziari:
Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento anche i mutui che hanno già beneficiato della sospensione prevista dall’Avviso Comune ovvero del nuovo accordo, purché non abbiano beneficiato dell’allungamento previsto dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011.
Possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi, al termine del periodo di sospensione.
Possono beneficiare degli interventi le PMI operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinamenti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”).
Qualora il finanziamento originario sia assistito da garanzie, come quelle di Fiditurismo, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione.
Le operazioni saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all’iniziativa, senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o nella realizzazione dell’intervento.
Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate “in bonis” e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta di realizzazione delle operazioni di sospensione, nonché di allungamento delle scadenze del credito a breve termine, si intende ammessa dalla banca, salvo esplicito rifiuto.
Le richieste per l’attivazione degli interventi finanziari previsti dall’accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 marzo 2013. Le domande di allungamento dei mutui che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.
L’Abi ha reso disponibile il modello, che riportiamo di seguito, che deve essere presentato alle proprie banche per usufruire degli interventi previsti dall’accordo.